Locazione commerciale ai tempi del Covid: pagamento parziale dei canoni, esclusione della responsabilità del debitore (Tribunale di Palermo, ordinanza 25 settembre 2020)

Il Tribunale di Palermo con l’ordinanza 25 settembre 2020 conferma il recente orientamento della giurisprudenza in tema di locazioni commerciali in tempo di emergenza Covid 19, ritenendo non sussistente un inadempimento grave del conduttore nella ipotesi in cui il mancato pagamento dei canoni di locazione coincida con la grave situazione di emergenza sanitaria a causa del covid-19, che ha portato all'adozione dei provvedimenti governativi di chiusura degli esercizi commerciali per più di tre mesi.

La pronuncia del Tribunale di Palermo, che interviene non concedendo il provvisorio rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 c.p.c., si segnala per il richiamo al comma 6-bis dell'art. 3 del d.l. n. 6/2020, per il quale il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente ad omessi adempimenti. Di ulteriore interesse anche l’evoluzione processuale della fattispecie, la quale si segnala per la mancata concessione del provvedimento di rilascio e di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti a fronte del parziale adempimento del debitore, con conseguente provvedimento di mutamento di rito e gli adempimenti di cui all’art. 420 c.p.c, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

LE LIMITAZIONI NAZIONALI E QUELLE PER LE ZONE GIALLE, ARANCIONI, ROSSE

Restrizioni valide su tutto il territorio nazionale

· Permane l’obbligo di mascherina anche all’aperto, a eccezione dei bambini sotto ai sei anni, di chi svolge attività sportiva e di chi ha patologie che non si conciliano con l’uso della mascherina.

· Rimane l’obbligo di tenere la distanza sociale di sicurezza.

· Il coprifuoco è fissato dalle 22 fino alle 5. Dopo quell’ora ci si può muovere solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Per spostarsi in quegli orari bisognerà fare un’autocertificazione.

· I negozi devono esporre un cartello indicando il numero massimo di persone che possono entrare contemporaneamente.

· Gli amministratori locali possono chiudere strade o piazze in cui c’è il rischio che si creino assembramenti.

· Rimangono chiusi i cinema, i teatri, le sale scommesse, le sale da gioco, le discoteche, le sale da ballo, le sale da concerto, le palestre, le piscine, i parchi tematici, le terme, i centri benessere.

· Sono chiusi anche i musei e le mostre.

· Sono sospesi i convegni, i congressi e altri eventi.

· L’accesso ai luoghi di culto deve avvenire in modo da evitare assembramenti.

· Sono chiuse le scuole e gli allenamenti sportivi al livello dilettantistico.

· Nelle scuole superiori si passa al cento per cento di didattica a distanza, per medie ed elementari resta la didattica in presenza, ma con l’obbligo di mascherina.

· Sono sospese le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione.

· Anche nelle università la didattica si svolge a distanza.

·Sono sospese le prove scritte e orali per i concorsi e quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni.

· I centri commerciali sono chiusi nel weekend.

· Per bar e ristoranti restano le regole di apertura dalle 5 alle 18, consegna a domicilio consentita, asporto possibile fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

· Restano comunque aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti.

· Il trasporto pubblico viene ridotto a una capacità del cinquanta per cento.

· Sono chiusi gli impianti sciistici.

· Gli accompagnatori non potranno sostare nelle sale d’attesa dei pronti soccorsi.

· Sarà limitato l’accesso dei parenti e dei visitatori nelle residenze per anziani e negli hospice.

Le misure nelle zone ad alto rischio (arancioni)

· Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori posti in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.

· Vietato spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

· Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti.

Le misure nelle zone a grave rischio (rosse)

· Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nella zona rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

· Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

· Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

· Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering.

· Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti

· È consentito correre da soli e in prossimità della propria abitazione e con obbligo di mascherina.

· La scuola in presenza è possibile solo fino alla prima media, dalla seconda si passa in didattica a distanza.

· Si raccomanda l’uso dello smart working.

 

DPCM 3 novembre: Italia divisa in tre zone.

Zona gialla

E' la fascia a livello di rischio moderato, nella quale si applicano le limitazioni a valenza nazionale sopra indicate. Vi rientrano le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Zona arancione

E' la fascia che comprende le Regioni a criticità medio-alta: Puglia e Sicilia.

Zona rossa

E' la zona a più elevata criticità, nella quale sono attualmente inserite le seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta.

Le norme con valenza nazionale

All’intero territorio verranno applicate le seguenti norme:

  • limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;
  • serrata per mostre e musei;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza;
  • attività in presenza per le scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;
  • saracinesche abbassate, nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;
  • saracinesche giù per bar e ristoranti dalle 18, con previsione della possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica;
  • sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi (pubblici e privati, comprese procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni) a esclusione delle ipotesi in cui la valutazione dei candidati debba essere effettuata, in modo esclusivo, su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  • chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;
  • consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
  • confermata la raccomandazione, già contenuta nei precedenti provvedimenti, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.




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