Blocco dei pignoramenti immobiliari (slittato al 31 dicembre).
Credito d’imposta sugli affitti (3 mesi).
Ulteriori sei settimane di cassa integrazione Covid.
Stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio.
Indennizzi per atipici, stagionali e addetti del settore sport (800 euro), lavoratori dello spettacolo (1000 euro).
Istituzione del servizio nazionale per il “contact tracing”.
Cancellazione della seconda rata dell’Imu (scadenza 16 dicembre) per le attività chiuse o limitate nell’orario dall’ultimo DPCM.
Previsti per le attività chiuse o con orario ridotto a causa dei DPCM di ottobre: i bar riceveranno il 150% di quanto ricevuto col decreto Rilancio, mentre i ristoranti il 200%, le discoteche arriveranno al 400%. Limite massimo dell’indennizzo fissato a 150 mila euro. Più in dettaglio, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM emanati nel mese di ottobre 2020. Tali settori economici vengono individuati da codici ATECO riportati in una tabella allegata al decreto. Per rendere più rapida la corresponsione del contributo, si stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del d.l. “Rilancio”, parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Indennizzi per alcune categorie di lavoratori: 800 euro per quelli dello sport, 1000 per gli stagionali del turismo e gli addetti del settore spettacolo. Prorogata la cassa integrazione di ulteriori sei settimane, da utilizzare entro il 31 gennaio 2021. Prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021. Per i datori di lavoro privati, non agricoli, che “non” richiedono i trattamenti di integrazione salariale, si riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per massimo quattro mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La misura dell’esonero è determinata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019.
Cancellata la rata del 16 dicembre per le attività chiuse o limitate nell’orario dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
Credito d’imposta pari a tre mensilità di canone (ottobre, novembre, dicembre), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, in favore di conduttori operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al decreto in esame.
Per assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell’emergenza e le attività correlate alla fase post-emergenziale, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale, disposte a decorrere dall’entrata del decreto Ristori e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale. La maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie.
Si consente lo svolgimento dei processi amministrativi tramite strumenti processuali che consentano l’esercizio della giurisdizione senza rischi per gli operatori interessati, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e del difensore. In riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei TAR, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si estende l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 4, c. 1, del d.l. n. 28 del 2020, in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza.
Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze ex art. 415-bis, c. 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene tramite deposito dal portale del processo penale telematico. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli sopra indicati, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento, dove si indicheranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.
Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse (art. 128 c.p.c. e art. 472, c. 3, c.p.p.). La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi dell’art. 221, c. 9, d.l. n. 34 del 2020, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento, in tutti i casi in cui la presenza fisica dei soggetti indicati non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.
Per contenere la diffusione del virus COVID-19, il nuovo decreto ribadisce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come anche di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, risulti garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Restano salve le misure dettate dai protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché per il consumo di cibi e bevande. Gli obblighi in esame restano esclusi per:
a) soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) bambini di età inferiore ai sei anni;
c) soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Confermato l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Il decreto raccomanda “fortemente” a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Nei locali pubblici e aperti al pubblico, e in tutti gli esercizi commerciali, è confermato l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre, maggiore di 37,5°, devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico.
L’ingresso è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, alle aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida (allegato 8).
E’ consentita all'aperto e presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Sono sospesi, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ma restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni.
Sono sospese, ad eccezione di quelle con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida.
Viene sospeso, come anche l’attività sportiva dilettantistica di base, compresa l’attività svolta da scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
Lo svolgimento è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
Quelle che hanno luogo in sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, come pure spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Anche convegni, i congressi e gli altri eventi, restano sospesi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Sono vietate nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
E’ fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
L’accesso avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (allegati da 1 a 7).
L’accesso è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
Restano sospesi, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria e, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida (allegati 18 e 22).
Sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. E’ consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. E’ consentita anche la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Si raccomanda che:
1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Restano chiusi, ma utilizzabili da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni.
Devono essere esercitate assicurando il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.
Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo di cui all'allegato 14, nonché delle Linee guida di cui all'allegato 15.
Il prefetto territorialmente competente, informando previamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure in parola, e monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, col possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'INAIL e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.
Le norme si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020. Si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente coi rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg