Tra  diritto di cronaca, di critica e immagine prevale la tutela della persona interessata.

Il legittimo esercizio del diritto di cronaca, e quindi il suo bilanciamento con i diritti di cui terzi sono titolari, deve essere rinvenuto nella verità oggettiva del fatto e nel rispetto della pertinenza dell'informazione, alle quali si aggiunge la sussistenza di un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e l'adozione di modalità espressive adeguate allo scopo (v. già Cass. Cass. civ. sez. III, 19 gennaio 2010, n. 690).
Il diritto di critica, nel quale è centrale la rilevanza sociale dell'argomento trattato e la correttezza delle espressioni utilizzate, consiste nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica, ma che ha, per sua natura, carattere soggettivo.  
L'immagine, in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona, configurandosi come una proiezione concreta (forse la più immediata) della personalità nei rapporti con l'esterno.
Il relativo diritto, concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'interessato.
Sotto quest'ultimo profilo, esso è accostabile alla riservatezza, dalla quale però si distingue per la circostanza di non avere ad oggetto le vicende private del soggetto, normalmente destinate a rimanere sottratte all'apprezzamento del pubblico, ma un dato attinente all'identità personale, la cui fruibilità da parte dei terzi, ordinariamente libera, può cessare in qualsiasi momento per scelta dell'interessato, nel senso che l'altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso una forma di trattamento di un dato personale.
In quest'ottica, la mera circostanza che l'immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione fornita.
Infine non può omettersi di considerare che la tutela della vita privata e dell'immagine dei minori con l'evoluzione dei sistemi di diffusione delle immagini legate allo sviluppo del web ha visto il relativo scenario normativo mutare proprio per adattarsi alle nuove realtà digitali. Il Reg. UE n. 679/2016 impone che il consenso necessario ai fini del trattamento dei dati personali del minore, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, nel caso di minori di anni sedici, sia prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art. 97 L. n. 633/1941).


  

Sospensione e stop alla retribuzione per il lavoratore che non vuole vaccinarsi.

L'azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid 19.Il Tribunale di Modena, con l'ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio fa il punto sui diversi diritti contrapposti in tempo di pandemia.
Tre i pilastri a fondamento della pronuncia, l'art. 2087 del codice civile, la Direttiva UE 2020/739, il D.lgs. 81/2008.
  • Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
  • La direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 ha incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici per i quali è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro.
  • Il Dlgs 81/2008 prevede che tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro
    incombenti sul datore di lavoro vi è quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni.
    L'uso delle mascherine per proteggersi adeguatamente non basta più, ed il datore di lavoro non è tenuto a fornire al lavoratore ulteriori informazioni sui rischi/benefici della vaccinazione, trattandosi di informazioni ormai notorie.

https://www.ilsole24ore.com/art/il-lavoratore-non-vuole-vaccinarsi-sospensione-e-stop-retribuzione-AE8ZWQZ
TIK TOK: il Garante della privacy dispone il blocco della piattaforma social.

https://www.federprivacy.org/informazione/flash-news/caso-della-bimba-di-palermo-il-garante-della-privacy-dispone-il-blocco-immediato-di-tik-tok
Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco immediato del social Tik Tok per gli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica. 
Dopo i tragici fatti di cronaca che hanno visto protagonisti una minore, il Garante con un provvedimento d'urgenza, ha reso inaccessibile l'accesso a qualunque utenza la cui età risulti incerta, rilevando: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti; uso di impostazioni predefinite non rispettose della privacy.
Il provvedimento viene notificato all'Authority irlandese, paese nel quale attualmente la piattaforma social ha dichiarato la propria sede legale.