E' lecito registrare una riunione di lavoro e conservarne il contenuto?  Se il lavoratore lo fa per scopi estranei alla propria difesa viola il GDPR.

TRIBUNALE DI VENEZIA 2 DICEMBRE 2021 N. 2286.
ll fatto: La registrazione aveva avuto ad oggetto una riunione di lavoro tenutasi nel novembre 2016 per la risoluzione di alcune difficoltà organizzative interne all'azienda. Essa era stata eseguita di nascosto, mediante un dispositivo sistemato in una tasca dei pantaloni o dell'impermeabile, da un lavoratore  che in quel momento non poteva vantare esigenze neppure pre-difensive nei confronti del datore. La registrazione, in ogni caso, era stata conservata e poi messa a disposizione di alcuni colleghi che non avevano preso parte alla riunione e che, a distanza di due anni, l'avrebbero prodotta nelle rispettive cause di lavoro contro l'azienda.
Il principio di diritto:  Richiamando una pronuncia della Suprema Corte (Cass., sez. lav., sentenza n. 12534/2019), il giudice investito della controversia rammenta in particolare che la registrazione, per essere considerata lecita, deve essere eseguita "per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda" nonché "per precostituirsi un mezzo di prova" e a patto che sia "pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità". Il trattamento di dati personali per finalità di accertamento e/o esercizio di un diritto (anche in una fase pre-contenziosa) “è espressione del legittimo interesse del titolare del trattamento e, pertanto, in caso di insussistenza di detto interesse, il trattamento deve ritenersi illecito per mancanza di una delle sue basi giuridiche (art. 6, comma 1, lett. f) del Reg. UE 2016/679)”.
La condotta posta in essere, desumibile dai documenti depositati, si era collocata al di fuori del perimetro di liceità del trattamento, “sia per quanto riguarda la mancanza di una propria esigenza difensiva, sia con riferimento al difetto della pertinenza, sul piano temporale, dei tempi di conservazione dei dati a quanto strettamente necessario alla propria difesa.



MEDIAZIONE: PILASTRO DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (Legge 26 novembre 2021 n. 206)

La Legge 26 novembre 2021 n. 206 pubblicata sulla G.U. 9 dicembre 2021, n. 292, riforma le ADR in un’ottica di unificazione, incentivo e potenziamento dedicando i c. 4 e 15 dell’art. 1.

Art. 1 c. 4

Il c. 4 individua i criteri per la modifica della mediazione e della negoziazione assistita tramite:

a) l’adozione di un testo unico

Nell’esercizio della delega i d.lgs. attuativi dovranno armonizzare la normativa delle ADR e raccogliere le discipline, eccetto l’arbitrato, in un Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione (cd. TUSC).

b) l’incentivo alla mediazione e alla negoziazione assistita

La Legge 26 novembre 2021, n. 206 individua i principi per promuovere dette procedure tramite:

1. il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali prevedendo:

  • l’incremento dell’esenzione dell’imposta di registro ex art. 17, c. 3, d.lgs. n. 28/2010;
  • la semplificazione della procedura per la determinazione del credito d’imposta ex art. 20, d.lgs. n. 28/2010;
  • il riconoscimento di un credito d’imposta pari al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella mediazione nei limiti dei parametri professionali;
  • il riconoscimento di un credito d’imposta pari al contributo unificato qualora il giudizio risulti estinto a seguito dell’accordo di mediazione;
  • l’estensione del gratuito patrocinio;
  • la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione pari all’indennità non esigibile dalla parte nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio.

2. L’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di:

  • contratti di:

(i) associazione in partecipazione;

(ii) franchising;

(iii) opera;

(iv) rete;

(v) somministrazione;

(vi) subfornitura;

  • società di persone;
  • consorzi.

3. Innovazioni e riordino delle disposizioni per lo svolgimento della mediazione e della negoziazione assistita.

Sul punto i d.lgs. dovranno:

  • specificare che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale;
  • indicare nei procedimenti di opposizione a d.i., nell’ipotesi di mediazione obbligatoria, quale parte è tenuta a presentare la relativa domanda, nonché definire le conseguenze laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;
  • riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della mediazione favorendo la partecipazione personale delle parti e l’effettivo confronto sulle questioni controverse regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
  • prevedere la possibilità per le parti della mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti, munito dei poteri necessari;
  • valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice ex art. 5, c. 2, d.lgs. n. 28/2010;
  • prevedere che la mediazione e la negoziazione assistita possano essere svolte su accordo delle parti con modalità telematiche;
  • stabilire per le controversie ex art. 409 c.p.c. la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita;
  • semplificare la negoziazione assistita con l’utilizzo di un modello di convenzione elaborato dal CNF;
  • apportare modifiche all’art. 6 L. n. 162/2014 stabilendo che:

(i) gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita contengano anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori;

(ii) il giudizio di congruità ex art. 5, 8 c. L n. 898/1970 sia effettuato dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti;

(iii) gli accordi muniti di autorizzazione siano conservati, in originale, presso l’Ordine degli Avvocati che ne rilascia copia autentica alle parti, ai difensori e ai terzi interessati;

(iv) i legali siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria qualora violino l’obbligo di trasmissione;

  • prevedere, qualora sia previsto espressamente dalla convenzione di negoziazione assistita, la possibilità di svolgere attività istruttoria (cd. attività di istruzione stragiudiziale) consistente nell’acquisizione di dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all’art. 2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.

In tal senso, la legge 26 novembre 2021, n. 206 contiene la delega a stabilire:

(i) le garanzie per le parti e i terzi in merito alle modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non renderle, prevedendo misure volte ad anticipare l’intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

(ii) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e le conseguenze processuali per la parte che si sottrae all’interrogatorio consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio ed ex artt. 96 e 642, 2 c. c.p.c.;

(iii) l’utilizzabilità delle prove raccolte nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accertamento degli stessi fatti, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione;

(iv) l’avvertimento che il compimento di abusi costituisce per l’avvocato grave illecito disciplinare indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

c) Il potenziamento della formazione e dell’aggiornamento dei mediatori.

La L. 26 novembre 2021, n. 206 si pone l’obiettivo di:

1. revisionare la disciplina sulla formazione e sull’aggiornamento dei mediatori e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori;

2. riformare i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti e le modalità della loro documentazione per l’iscrizione nel registro.

Art. 1 c. 15

Il c.15 reca principi per la modifica della disciplina dell’arbitrato volti a:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza prevedendo:

1. l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga le circostanze rilevanti idonee a pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza;

2. l’invalidità dell’accettazione della nomina e la decadenza, qualora l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ex art. 815 c.p.c., possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere l’esecutività del decreto con il quale il presidente della Corte d’Appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) stabilire l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari qualora le parti abbiano manifestato la loro volontà in tal senso nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo mantenendo in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri;

d) disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi ex art. 829, 1 c. c.p.c., per contrarietà all’ordine pubblico, nonché le modalità di attuazione della misura cautelare;

e) stabilire, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

f) ridurre a 6 mesi il termine ex art. 828, 2 c. c.p.c. per l’impugnazione per nullità del lodo rituale;

g) prevedere nella prospettiva di un riordino organico della materia, l’inserimento nel c.p.c. delle norme relative all’arbitrato societario e l’abrogazione del d.lgs. n. 5/2003;

h) stabilire la reclamabilità dell’ordinanza ex art. 35, c. 5 d.lgs. n. 5/2003 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

i) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa;

j) prevedere che le nomine degli arbitri da parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a trasparenza, rotazione ed efficienza.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/09/21G00229/sg
Decreto-legge n. 229/2021. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19: lavoro e scuole

Obbligo vaccinale

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Green Pass Base

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Smart working

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Tik Tok: per pubblicare immagini del minore serve il consenso di entrambi i genitori.

Il Tribunale di Trani, per la prima volta, con l'ordinanza resa in data 30 agosto 2021 ha ordinato la rimozione delle immagini della figlia minorenne dal profilo della madre, pubblicate senza il consenso del padre, prevedendo anche una penale di 50 Euro per ogni giorno di ritardo. Con richiamo alla normativa nazionale, comunitaria e internazionale, il Giudice ha stabilito che:

"Tale comportamento integra violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali: art. 10 c.c. (concernente la tutela dell'immagine), artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20.1111989 ratificata dall'Italia con L. n. 176/1991 (in particolare, l'art. 1 prevede l'applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l'art. 16 stabilisce che "1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti"); art. 8 Reg. 679 /2016 (entrato in vigore il 25.5.2018) che considera l' immagine fotografica dei figli dato personale, ai sensi del c.d. Codice della Privacy (e specificamente dell'art. 4, lett. a), b) c) D.Lgs n. 196/20039 e la sua diffusione integra un'interferenza nella vita privata, sicchè nel caso di minori di anni sedici, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art. 97 L.n. 633/41). In tale prospettiva, il legislatore italiano, all'art. 2 quinquies del D.Lgs. 101/2018 ha fissato il limite di età da applicare in Italia a14 anni".

La questione apre una profonda riflessione e, quindi, anche l'urgenza di predisporre adeguati strumenti normativi per regolamentare la diffusa pratica del cd. sharenting (diffusione e condivisione sui social di foto dei propri figli) per contrastare le frodi d'identità.
In questa prospettiva, proprio l'Ordinanza citata, ha richiamato il considerando 38 del GDPR che  recita  “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.

Iscriversi a TIK TOK: Quale età minima ?

La piattaforma TIK TOK era già attenzionata dal Garante italiano il quale,  con il provvedimento del 22 gennaio scorso, ne aveva disposto il blocco dopo i tragici fatti di cronaca (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9524224). Il problema dell'accesso alla piattaforma dei minori è dunque superato? Niente affatto. TIK TOK con una campagna di comunicazione molto abile, e un escamotage sul quale accorerebbe fare maggiore luce, di fatto tiene aperta la porta della propria piattaforma agli OVER 13, sul presupposto di aver concluso un valido contratto. Ecco i nodi al pettine, che però devono fare riflettere molto attentamente soprattutto i genitori. 
1. L'età minima prevista dal GDPR per prestare il consenso ad un trattamento di dati personali da parte di un minore è di 16 anni, che può essere abbassata dai legislatori nazionali sino alla soglia di 13 anni. Ebbene il legislatore nazionale, con il Dlgs 196/2003 (Codice della Privacy) all'art. 2 - quinquies ha fissato il limite minimo a 14 anni (se non fosse sufficientemente chiaro 14 ANNI, NON 13 !)
2 La base giuridica utilizzata per il trattamento dei dati dalla piattaforma non è più il consenso, ma il negozio giuridico del contratto. Ma quale validità può avere il contratto stipulato da un  tredicenne?
Risultato, l'iscrizione alla piattaforma social da parte del minore di 13 anni resta tutt'altro che valida. L'unica certezza: la necessità di una campagna di sensibilizzazione che vede genitori e figli protagonisti, perché l'unico vero argine contro i pericoli della rete è la responsabilità e la consapevolezza degli strumenti digitali.