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Iscriversi a TIK TOK: Quale età minima ?

La piattaforma TIK TOK era già attenzionata dal Garante italiano il quale,  con il provvedimento del 22 gennaio scorso, ne aveva disposto il blocco dopo i tragici fatti di cronaca (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9524224). Il problema dell'accesso alla piattaforma dei minori è dunque superato? Niente affatto. TIK TOK con una campagna di comunicazione molto abile, e un escamotage sul quale accorerebbe fare maggiore luce, di fatto tiene aperta la porta della propria piattaforma agli OVER 13, sul presupposto di aver concluso un valido contratto. Ecco i nodi al pettine, che però devono fare riflettere molto attentamente soprattutto i genitori. 
1. L'età minima prevista dal GDPR per prestare il consenso ad un trattamento di dati personali da parte di un minore è di 16 anni, che può essere abbassata dai legislatori nazionali sino alla soglia di 13 anni. Ebbene il legislatore nazionale, con il Dlgs 196/2003 (Codice della Privacy) all'art. 2 - quinquies ha fissato il limite minimo a 14 anni (se non fosse sufficientemente chiaro 14 ANNI, NON 13 !)
2 La base giuridica utilizzata per il trattamento dei dati dalla piattaforma non è più il consenso, ma il negozio giuridico del contratto. Ma quale validità può avere il contratto stipulato da un  tredicenne?
Risultato, l'iscrizione alla piattaforma social da parte del minore di 13 anni resta tutt'altro che valida. L'unica certezza: la necessità di una campagna di sensibilizzazione che vede genitori e figli protagonisti, perché l'unico vero argine contro i pericoli della rete è la responsabilità e la consapevolezza degli strumenti digitali.

Tra  diritto di cronaca, di critica e immagine prevale la tutela della persona interessata.

Il legittimo esercizio del diritto di cronaca, e quindi il suo bilanciamento con i diritti di cui terzi sono titolari, deve essere rinvenuto nella verità oggettiva del fatto e nel rispetto della pertinenza dell'informazione, alle quali si aggiunge la sussistenza di un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e l'adozione di modalità espressive adeguate allo scopo (v. già Cass. Cass. civ. sez. III, 19 gennaio 2010, n. 690).
Il diritto di critica, nel quale è centrale la rilevanza sociale dell'argomento trattato e la correttezza delle espressioni utilizzate, consiste nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica, ma che ha, per sua natura, carattere soggettivo.  
L'immagine, in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona, configurandosi come una proiezione concreta (forse la più immediata) della personalità nei rapporti con l'esterno.
Il relativo diritto, concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'interessato.
Sotto quest'ultimo profilo, esso è accostabile alla riservatezza, dalla quale però si distingue per la circostanza di non avere ad oggetto le vicende private del soggetto, normalmente destinate a rimanere sottratte all'apprezzamento del pubblico, ma un dato attinente all'identità personale, la cui fruibilità da parte dei terzi, ordinariamente libera, può cessare in qualsiasi momento per scelta dell'interessato, nel senso che l'altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso una forma di trattamento di un dato personale.
In quest'ottica, la mera circostanza che l'immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione fornita.
Infine non può omettersi di considerare che la tutela della vita privata e dell'immagine dei minori con l'evoluzione dei sistemi di diffusione delle immagini legate allo sviluppo del web ha visto il relativo scenario normativo mutare proprio per adattarsi alle nuove realtà digitali. Il Reg. UE n. 679/2016 impone che il consenso necessario ai fini del trattamento dei dati personali del minore, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, nel caso di minori di anni sedici, sia prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art. 97 L. n. 633/1941).


  

TIK TOK: il Garante della privacy dispone il blocco della piattaforma social.

https://www.federprivacy.org/informazione/flash-news/caso-della-bimba-di-palermo-il-garante-della-privacy-dispone-il-blocco-immediato-di-tik-tok
Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco immediato del social Tik Tok per gli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica. 
Dopo i tragici fatti di cronaca che hanno visto protagonisti una minore, il Garante con un provvedimento d'urgenza, ha reso inaccessibile l'accesso a qualunque utenza la cui età risulti incerta, rilevando: scarsa attenzione alla tutela dei minori; facilità con la quale è aggirabile il divieto, previsto dalla stessa piattaforma, di iscriversi per i minori sotto i 13 anni; poca trasparenza e chiarezza nelle informazioni rese agli utenti; uso di impostazioni predefinite non rispettose della privacy.
Il provvedimento viene notificato all'Authority irlandese, paese nel quale attualmente la piattaforma social ha dichiarato la propria sede legale.