Torna al blog
VELOCITA' E INCENTIVI FISCALI IN MEDIAZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA


  1. Durata del procedimento di 3 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi dalle parti prima della scadenza, per un totale di 6 mesi (art. 6 , Dlgs. 28/2010).
  2. Scompare la fase preliminare del primo incontro,  cioè la possibilità di decidere se avviare o meno la procedura. Dal 1° luglio il primo incontro è effettivo, ovvero le parti entrano subito nel merito della vicenda “Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse …” (art. 8, D.lgs. 28/ 2010).
  3. L'esenzione dall’imposta di registro è fino al limite di valore di €. 100.000,00 (art. 17, co. 2, D.lgs. 28/ 2010) e si prevede un più ampio e sistema di recupero delle spese attraverso i crediti di imposta.
  4. Credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo fino a concorrenza di €. 600,00.
  5. Credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione anch’esso fino a concorrenza di €. 600,00.
  6. I crediti sono utilizzabili nel limite annuo di €. 2.400,00 per le persone fisiche e di €. 24.000,00 per le persone giuridiche.
  7. Se l’accordo è raggiunto in pendenza del giudizio e ne causa l’estinzione, alla parte è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato fino a concorrenza di €. 518,00 (art. 20, co. 3, cit.).
  8. In caso di insuccesso della procedura i crediti di imposta non scompaiono, ma sono ridotti della metà (art. 20, co. 2, cit.).


Le novità sulla Mediazione civile in vigore dal 30 giugno 2023.

Il D.lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulla mediazione civile (Dlgs. 28/2010) in 2 step. 
Dal 28 febbraio 2023  hanno effetto le nuove norme in tema di: accesso alla mediazione (art. 4), mediazione in modalità telematica (art. 8-bis), conclusione del procedimento (art. 11), accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11-bis), conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12-bis).
Dal 30 giugno 2023 sono invece operative tutte le altre novità previste dalla predetta riforma in tema di: ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio (art. 5), disciplina applicabile all’amministratore di condominio (art. 5-ter), mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater), mediazione su clausola contrattuale o statutaria (art. 5-sexies), abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito (art. 8), patrocinio a spese dello Stato (artt. 15-bis e ss.), formazione dei mediatori (art. 16).
Il testo riformato del Dlgs 28/2010 con le novità evidenziate.
(https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/200973/D.Lgs.+28-2010+completo+con+riforma.pdf/ba866997-7081-f628-393e-36debd76cd25?t=1682500881634)

MEDIAZIONE: PILASTRO DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (Legge 26 novembre 2021 n. 206)

La Legge 26 novembre 2021 n. 206 pubblicata sulla G.U. 9 dicembre 2021, n. 292, riforma le ADR in un’ottica di unificazione, incentivo e potenziamento dedicando i c. 4 e 15 dell’art. 1.

Art. 1 c. 4

Il c. 4 individua i criteri per la modifica della mediazione e della negoziazione assistita tramite:

a) l’adozione di un testo unico

Nell’esercizio della delega i d.lgs. attuativi dovranno armonizzare la normativa delle ADR e raccogliere le discipline, eccetto l’arbitrato, in un Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione (cd. TUSC).

b) l’incentivo alla mediazione e alla negoziazione assistita

La Legge 26 novembre 2021, n. 206 individua i principi per promuovere dette procedure tramite:

1. il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali prevedendo:

  • l’incremento dell’esenzione dell’imposta di registro ex art. 17, c. 3, d.lgs. n. 28/2010;
  • la semplificazione della procedura per la determinazione del credito d’imposta ex art. 20, d.lgs. n. 28/2010;
  • il riconoscimento di un credito d’imposta pari al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella mediazione nei limiti dei parametri professionali;
  • il riconoscimento di un credito d’imposta pari al contributo unificato qualora il giudizio risulti estinto a seguito dell’accordo di mediazione;
  • l’estensione del gratuito patrocinio;
  • la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione pari all’indennità non esigibile dalla parte nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio.

2. L’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di:

  • contratti di:

(i) associazione in partecipazione;

(ii) franchising;

(iii) opera;

(iv) rete;

(v) somministrazione;

(vi) subfornitura;

  • società di persone;
  • consorzi.

3. Innovazioni e riordino delle disposizioni per lo svolgimento della mediazione e della negoziazione assistita.

Sul punto i d.lgs. dovranno:

  • specificare che lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale;
  • indicare nei procedimenti di opposizione a d.i., nell’ipotesi di mediazione obbligatoria, quale parte è tenuta a presentare la relativa domanda, nonché definire le conseguenze laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;
  • riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della mediazione favorendo la partecipazione personale delle parti e l’effettivo confronto sulle questioni controverse regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
  • prevedere la possibilità per le parti della mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti, munito dei poteri necessari;
  • valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice ex art. 5, c. 2, d.lgs. n. 28/2010;
  • prevedere che la mediazione e la negoziazione assistita possano essere svolte su accordo delle parti con modalità telematiche;
  • stabilire per le controversie ex art. 409 c.p.c. la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita;
  • semplificare la negoziazione assistita con l’utilizzo di un modello di convenzione elaborato dal CNF;
  • apportare modifiche all’art. 6 L. n. 162/2014 stabilendo che:

(i) gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita contengano anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori;

(ii) il giudizio di congruità ex art. 5, 8 c. L n. 898/1970 sia effettuato dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti;

(iii) gli accordi muniti di autorizzazione siano conservati, in originale, presso l’Ordine degli Avvocati che ne rilascia copia autentica alle parti, ai difensori e ai terzi interessati;

(iv) i legali siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria qualora violino l’obbligo di trasmissione;

  • prevedere, qualora sia previsto espressamente dalla convenzione di negoziazione assistita, la possibilità di svolgere attività istruttoria (cd. attività di istruzione stragiudiziale) consistente nell’acquisizione di dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all’art. 2735 c.c., la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.

In tal senso, la legge 26 novembre 2021, n. 206 contiene la delega a stabilire:

(i) le garanzie per le parti e i terzi in merito alle modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non renderle, prevedendo misure volte ad anticipare l’intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

(ii) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e le conseguenze processuali per la parte che si sottrae all’interrogatorio consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio ed ex artt. 96 e 642, 2 c. c.p.c.;

(iii) l’utilizzabilità delle prove raccolte nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accertamento degli stessi fatti, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione;

(iv) l’avvertimento che il compimento di abusi costituisce per l’avvocato grave illecito disciplinare indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

c) Il potenziamento della formazione e dell’aggiornamento dei mediatori.

La L. 26 novembre 2021, n. 206 si pone l’obiettivo di:

1. revisionare la disciplina sulla formazione e sull’aggiornamento dei mediatori e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori;

2. riformare i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti e le modalità della loro documentazione per l’iscrizione nel registro.

Art. 1 c. 15

Il c.15 reca principi per la modifica della disciplina dell’arbitrato volti a:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza prevedendo:

1. l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga le circostanze rilevanti idonee a pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza;

2. l’invalidità dell’accettazione della nomina e la decadenza, qualora l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ex art. 815 c.p.c., possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere l’esecutività del decreto con il quale il presidente della Corte d’Appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) stabilire l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari qualora le parti abbiano manifestato la loro volontà in tal senso nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo mantenendo in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri;

d) disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi ex art. 829, 1 c. c.p.c., per contrarietà all’ordine pubblico, nonché le modalità di attuazione della misura cautelare;

e) stabilire, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

f) ridurre a 6 mesi il termine ex art. 828, 2 c. c.p.c. per l’impugnazione per nullità del lodo rituale;

g) prevedere nella prospettiva di un riordino organico della materia, l’inserimento nel c.p.c. delle norme relative all’arbitrato societario e l’abrogazione del d.lgs. n. 5/2003;

h) stabilire la reclamabilità dell’ordinanza ex art. 35, c. 5 d.lgs. n. 5/2003 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

i) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa;

j) prevedere che le nomine degli arbitri da parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a trasparenza, rotazione ed efficienza.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/09/21G00229/sg