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Decreto-legge n. 229/2021. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19: lavoro e scuole

Obbligo vaccinale

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Green Pass Base

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Smart working

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

Scuola

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell’infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

LE LIMITAZIONI NAZIONALI E QUELLE PER LE ZONE GIALLE, ARANCIONI, ROSSE

Restrizioni valide su tutto il territorio nazionale

· Permane l’obbligo di mascherina anche all’aperto, a eccezione dei bambini sotto ai sei anni, di chi svolge attività sportiva e di chi ha patologie che non si conciliano con l’uso della mascherina.

· Rimane l’obbligo di tenere la distanza sociale di sicurezza.

· Il coprifuoco è fissato dalle 22 fino alle 5. Dopo quell’ora ci si può muovere solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Per spostarsi in quegli orari bisognerà fare un’autocertificazione.

· I negozi devono esporre un cartello indicando il numero massimo di persone che possono entrare contemporaneamente.

· Gli amministratori locali possono chiudere strade o piazze in cui c’è il rischio che si creino assembramenti.

· Rimangono chiusi i cinema, i teatri, le sale scommesse, le sale da gioco, le discoteche, le sale da ballo, le sale da concerto, le palestre, le piscine, i parchi tematici, le terme, i centri benessere.

· Sono chiusi anche i musei e le mostre.

· Sono sospesi i convegni, i congressi e altri eventi.

· L’accesso ai luoghi di culto deve avvenire in modo da evitare assembramenti.

· Sono chiuse le scuole e gli allenamenti sportivi al livello dilettantistico.

· Nelle scuole superiori si passa al cento per cento di didattica a distanza, per medie ed elementari resta la didattica in presenza, ma con l’obbligo di mascherina.

· Sono sospese le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione.

· Anche nelle università la didattica si svolge a distanza.

·Sono sospese le prove scritte e orali per i concorsi e quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni.

· I centri commerciali sono chiusi nel weekend.

· Per bar e ristoranti restano le regole di apertura dalle 5 alle 18, consegna a domicilio consentita, asporto possibile fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

· Restano comunque aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti.

· Il trasporto pubblico viene ridotto a una capacità del cinquanta per cento.

· Sono chiusi gli impianti sciistici.

· Gli accompagnatori non potranno sostare nelle sale d’attesa dei pronti soccorsi.

· Sarà limitato l’accesso dei parenti e dei visitatori nelle residenze per anziani e negli hospice.

Le misure nelle zone ad alto rischio (arancioni)

· Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori posti in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.

· Vietato spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

· Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti.

Le misure nelle zone a grave rischio (rosse)

· Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nella zona rossa, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

· Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

· Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

· Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering.

· Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti

· È consentito correre da soli e in prossimità della propria abitazione e con obbligo di mascherina.

· La scuola in presenza è possibile solo fino alla prima media, dalla seconda si passa in didattica a distanza.

· Si raccomanda l’uso dello smart working.

 

DPCM 3 novembre: Italia divisa in tre zone.

Zona gialla

E' la fascia a livello di rischio moderato, nella quale si applicano le limitazioni a valenza nazionale sopra indicate. Vi rientrano le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Zona arancione

E' la fascia che comprende le Regioni a criticità medio-alta: Puglia e Sicilia.

Zona rossa

E' la zona a più elevata criticità, nella quale sono attualmente inserite le seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta.

Le norme con valenza nazionale

All’intero territorio verranno applicate le seguenti norme:

  • limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;
  • serrata per mostre e musei;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza;
  • attività in presenza per le scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;
  • saracinesche abbassate, nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;
  • saracinesche giù per bar e ristoranti dalle 18, con previsione della possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica;
  • sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi (pubblici e privati, comprese procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni) a esclusione delle ipotesi in cui la valutazione dei candidati debba essere effettuata, in modo esclusivo, su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  • chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;
  • consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
  • confermata la raccomandazione, già contenuta nei precedenti provvedimenti, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.




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