La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 4361/2024 analizza l’articolato sull’esenzione fiscale prevista all’art. 17 comma 2 D.lgs. 28/2010, delineandone i limiti e sottolineandone la natura eccezionale, richiedendo un’interpretazione limitativa della norma.
La Corte tributaria di secondo grado specifica che:
La limitazione dell’esenzione fiscale si applica ai soli atti endo-procedurali: solo gli atti interni al procedimento di mediazione sono esenti da imposizioni fiscali secondo quanto stabilito dall’art. 17 D.Lgs. 28/2010;
L’atto notarile esecutivo di un accordo di mediazione, già perfezionato come atto conclusivo della procedura, risulta esterno alla procedura e quindi, pur attuando l’accordo di mediazione, costituisce un atto autonomo con effetti traslativi e non beneficia delle esenzioni previste per l’accordo di mediazione.
Occorre quindi prestare attenzione alla fase conclusiva della procedura di mediazione, perché solo l'ultimo verbale contenente l'accordo di conciliazione che conclude e definisce la procedura, è certamente esente dall'imposta di registro fino a 100.000 euro, in quanto considerato atto 'interno' alla procedura stessa, come previsto dalla norma modificata a seguito della Riforma Cartabia.