La Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, Sent., (data ud. 02/03/2023) 02/03/2023, n. 268/21, ha stabilito che " ". Il principio quindi riaffermato ancora una volta dalla Corte Ue è che " .
Nel valutare se debba essere disposta la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice nazionale deve prendere in considerazione gli interessi delle persone di coinvolte e a ponderarli in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, del tipo di procedimento di cui si tratta e tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dal principio di proporzionalità e, in particolare, di quelle derivanti dal principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento UE 2016/279 (GDPR)
qualsiasi trattamento di dati personali, compreso un trattamento effettuato dalle autorità pubbliche quali le autorità giurisdizionali, deve soddisfare le condizioni di liceità fissate dall'articolo 6 GDPR"